A partire dal 1° gennaio 2020 sarà abbassata al 5 per cento la soglia del tasso di disoccupazione dei generi professionali che, in base all’articolo 53a dell’Ordinanza sul collocamento, sono soggetti all’obbligo di annuncio.
La Nomenclatura svizzera delle professioni 2000 (NSP 2000) è stata oggetto di profonda revisione in vista dell’abbassamento del valore soglia per l’obbligo di annuncio. Ora la Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19 pone le basi per la determinazione delle professioni soggette a obbligo di annuncio.
Ne consegue che dal 1.1.2020 tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera agricola (frutticoltura, orticoltura, viticoltura, allevamento di bestiame, campicoltura, ecc.) sono soggetti all’obbligo di annuncio dei posti vacanti.
L’obbligo di annunciare i posti vacanti si applica sia per il personale indigeno sia per il personale straniero, qualunque sia la procedura di notifica o di autorizzazione.
Per ulteriori INFO clicca sull’immagine sottostante.