Di seguito vi proponiamo una breve rassegna stampa degli ultimi avvenimenti concernenti lo sfratto della famigli Arcioni a Bosco Gurin (clicca sul testo in rosso per leggerli).
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Articolo del portale Ticinonews “Sfrattata una giovane famiglia di contadini” del 17.1.2014.
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Articolo del portale Ticinonline.ch “Mai in Ticino si è assistito allo sfratto di una famiglia contadina” del 18.1.2014.
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Articolo del Giornale del Popolo online “Bosco Gurin: solidarietà ai due contadini sfrattati” del 21.1.2014.
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Articolo del portale Ticinonews.ch “Niente sfratto a Bosco Gurin” del 21.1.2014.
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Articolo del portale della RSI “Non ci spostiamo da Bosco” del 21.1.2014
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Articolo apparso sul CdT-online “Bosco Gurin, le capre senza pace” del 21.1.2014 (con fotogallery).
L’AMICO DEI CONTADINI
Seguo sui media la problematica della Famiglia Arcioni e della Famiglia Hess Sartori.
Il tutto ruota attorno alla Legge federale sull’affitto agricolo Art. 7 Durata iniziale ed Art.8 Rinnovazione dell’affitto.
Dal comunicato stampa del proprietario dello stabile riporto:
La scadenza definitiva e senza possibilità di proroga era stabilita per l’11.11.2012.Il signor Arcioni era a conoscenza fin dal 2007 che entro il 2012 avrebbe dovuto trovare una soluzione alternativa.
Tuttavia il signor Michele Arcioni ha chiesto una proroga di locazione in data 25.10.2012.
La Famiglia Hess-Sartori, in risposta alla richiesta, ha subordinato l’eventuale entrata in materia rispetto ad una proroga del contratto di locazione fino al 31.12.2014 ad alcune condizioni inderogabili, Il signor Michele Arcioni ha semplicemente ignorato l’offerta della famiglia Hess-Sartori, Questa decisione non è ancora passata in giudicato.
Cosa dice la Legge Federale sull’affitto agricolo:
Art. 7 Durata iniziale
La durata iniziale dell’affitto è di almeno nove anni per le aziende agricole…
La pattuizione di una durata più breve è valida soltanto se approvata dall’autorità. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio dell’affitto.
Se l’autorizzazione è negata o se la domanda è tardiva, l’affitto è soggetto alla durata minima legale.
Art. 8 Rinnovazione dell’affitto
Il contratto d’affitto è considerato rinnovato senza modifiche per altri sei anni:
a. se. concluso a tempo indeterminato, non sia stato disdetto regolarmente.
b. se concluso a tempo determinato, sia stato proseguito tacitamente dopo la scadenza convenuta.
La pattuizione di una rinnovazione di durata inferiore è valida solo se approvata dall’autorità.
La domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’inizio della rinnovazione.
Esaminando il comunicato stampa mi domando:
Tre mesi prima della scadenza dell’11.11.2012 è stata fatta domanda all’autorità (sezione agricoltura) per un rinnovo di breve durata????
A quel momento la Famiglia Arcioni ha chiesto una proroga di locazione alla scadenza del 11.11.2012. Il comunicato dice che questa decisione non è ancora passata in giudicato.
Da parte della famiglia Hess Sartori in questi anni dopo la scadenza del 11.11.2012 ha incassato l’affitto regolarmente e questo affitto si riferisce al contratto d’affitto agricolo che per legge ha una durata minima di sei anni, quindi
la famiglia Arcioni ha ricevuto un rinnovo tacito fino al 11.11.2018 e a quella data potrà domandare altri sei anni di protrazione.
Capisco il perché la Famiglia Hess Sartori dice che il signor Michele Arcioni …avrebbe dovuto trovare una soluzione alternativa e non doveva trovare una soluzione alternativa.
A questo punto l’interpretazione è chi paga l’affitto lo paga per quanto un contratto stabilisce e questo è dettato dalla Legge Federale sull’affitto agricolo.