Il Consiglio federale ha approvato il 23.10.2013 diversi adeguamenti minori dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
In particolare, sullo sfondo degli ultimi scandali internazionali nell’ambito delle derrate alimentari, gli adeguamenti eseguiti in materia di rintracciabilità di alimenti d’origine animale e germogli rivestono una rilevanza particolare per la protezione dei consumatori.
L’obbligo di rintracciabilità delle derrate alimentari non è una novità. Tuttavia, grazie a quest’ultima revisione le disposizioni finora in vigore sono state ulteriormente concretizzate. In concreto l’adeguamento del concetto di tracciabilità si realizza con la creazione di un nuovo capoverso 2bis dell’art. 50, che recita:
“Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale, germogli o semi per la fabbricazione di germogli, deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell’autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni:
-
una descrizione esatta del prodotto
-
il volume o la quantità del prodotto
-
il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare da cui è spedito il prodotto
-
il nome e l’indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell’azienda alimentare da cui è spedito il prodotto
-
il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto
-
il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto
-
un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione
-
la data di spedizione”
Chiedi al laboratorio cantonale i futuri formulari da riempire per la vendita diretta ed ambulante di prodotti agricoli.Magari qualcuno vuole iniziare a fare da “cavia” per vedere se ci sono difficoltà nel riempimento di questi moduli.? Serata info?