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Revisione dell’Ordinanza sulle derrate alimentari

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Il Consiglio federale ha approvato il 23.10.2013 diversi adeguamenti minori dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

In particolare, sullo sfondo degli ultimi scandali internazionali nell’ambito delle derrate alimentari, gli adeguamenti eseguiti in materia di rintracciabilità di alimenti d’origine animale e germogli rivestono una rilevanza particolare per la protezione dei consumatori.

L’obbligo di rintracciabilità delle derrate alimentari non è una novità. Tuttavia, grazie a quest’ultima revisione le disposizioni finora in vigore sono state ulteriormente concretizzate. In concreto l’adeguamento del concetto di tracciabilità si realizza con la creazione di un nuovo capoverso 2bis dell’art. 50, che recita:

“Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale, germogli o semi per la fabbricazione di germogli, deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell’autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni:

  • una descrizione esatta del prodotto

  • il volume o la quantità del prodotto

  • il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare da cui è spedito il prodotto

  • il nome e l’indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell’azienda alimentare da cui è spedito il prodotto

  • il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto

  • il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto

  • un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione

  • la data di spedizione”

Le informazioni devono figurare nel documento di consegna.

Il nuovo art. 50, cpv 2bis entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Una norma transitoria prevede che le derrate alimentari di origine animale, germogli o semi per la fabbricazione di germogli fabbricati prima 1° gennaio 2015 non sottostanno all’obbligo di informazione contenuto nell’art. 50 cpv. 2bis.

Tutte le altre modifiche e un commento specifico ad ognuna di esse sono visibili alla pagina del sito dell’UFSP dedicata alle revisioni di legge.

Ricordiamo qui che il diritto svizzero in materia di derrate alimentari si fonda sulla Costituzione federale. È costituito dalla legge sulle derrate alimentari, da due ordinanze del Consiglio federale, 25 ordinanze dipartimentali (DFI), diverse ordinanze dell’UFSP, lettere d’informazione e istruzioni. Queste basi giuridiche, parzialmente armonizzate con il diritto dell’UE, devono essere costantemente aggiornate. Alla fine di quest’anno il DFI approverà un vasto pacchetto di revisioni di ordinanze dipartimentali. Inoltre, il Parlamento sta attualmente trattando la revisione totale della legge sulle derrate alimentari.

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Informazioni su agrifutura

Associazione di agricoltori ticinesi www.agrifutura.ch

Una risposta »

  1. Chiedi al laboratorio cantonale i futuri formulari da riempire per la vendita diretta ed ambulante di prodotti agricoli.Magari qualcuno vuole iniziare a fare da “cavia” per vedere se ci sono difficoltà nel riempimento di questi moduli.? Serata info?

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